PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione dell'arte contemporanea).

      1. È istituito nel centro storico della città di Todi il Centro per la documentazione e la valorizzazione dell'arte contemporanea, di seguito denominato «Centro», a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le opere di artisti di grande pregio, legati a Todi, nonché di giovani e affermati professionisti locali;

          b) svolgere attività informative, di studio, didattiche e promozionali in Italia e all'estero;

          c) concorrere alla realizzazione a Todi di un polo artistico orientato verso le più recenti tendenze dell'arte contemporanea italiana e internazionale.

Art. 2.
(Struttura e organizzazione del Centro).

      1. Il Centro allestisce una sezione espositiva permanente che ospita le opere di artisti contemporanei vissuti a Todi o in costante rapporto con tale città e un'area destinata a esposizioni temporanee di dipinti e di sculture di arte contemporanea, realizzati anche da giovani artisti locali.
      2. Presso il Centro sono costituite una biblioteca, una fonoteca e una videoteca aperte al pubblico, dedicate allo studio delle opere esposte e dei loro autori, destinate anche all'organizzazione di incontri e di dibattiti alla presenza degli autori stessi e di noti studiosi d'arte contemporanea; ulteriori spazi sono riservati ad attività didattiche riguardanti percorsi

 

Pag. 4

e laboratori sui linguaggi dell'arte contemporanea.
      3. Il Centro collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali, con la regione Umbria e con il comune di Todi e si avvale dell'apporto artistico-culturale di altri centri di arte contemporanea nazionali e internazionali.
      4. Il Centro ha autonomia artistica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio del medesimo Centro e delle somme erogate appositamente per il funzionamento dello stesso e poste a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, ad eccezione delle spese relative al personale.
      5. L'ordinamento interno e le modalità di funzionamento del Centro sono stabiliti con regolamento ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.